|
ART. 1 (costituzione e sede dell'associazione)
È costituita con sede in Paderno Dugnano (MI) Via Roma 62/m
l'Associazione FELINA denominata "MAGIA DEI FIORDI - CLUB ITALIANO
GATTI NORVEGESI DELLA FORESTA" - (qui di seguito denominata associazione).
L'associazione è democratica e non ha fini di lucro.
ART. 2 (finalità ed attività dell'associazione)
L'associazione è intesa a perseguire le seguenti finalità:
a) promuovere la diffusione e la corretta conoscenza del gatto norvegese
della foresta;
b) incoraggiare l'allevamento del gatto norvegese della foresta secondo
il genotipo ed il fenotipo originali della razza;
c) favorire gli studi finalizzati alla conoscenza della razza, all'approfondimento
delle conoscenze sul suo peculiare patrimonio genetico ed alla conservazione
dello stesso;
d) proporsi come punto di riferimento per allevatori, proprietari ed
amatori del gatto norvegese della foresta, affinché tali soggetti
possano scambiarsi informazioni, esperienze e studi in un rapporto di
leale e fattiva collaborazione;
e) organizzare eventi di varia natura, quali manifestazioni, presentazioni,
seminari, pubblicazioni il cui oggetto riguarderà prevalentemente
il gatto norvegese della foresta.
L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti
principali attività:
1. fornendo informazioni a coloro che allevano e intendono allevare
in futuro il Gatto Norvegese della Foresta, in modo che siano tutelati
la salute fisica, lintegrità genetica e lo standard della
razza;
2. curando i contatti con altre associazioni che si occupino del Gatto
Norvegese della Foresta, siano esse aderenti a loro volta ad altre associazioni
e/o federazioni del settore o meno;
3. promuovendo ladozione di uno standard del Gatto Norvegese della
Foresta comune a tutte le Federazioni ed Associazioni di settore e di
un comune metro di giudizio per i Campionati di Bellezza;
4.promuovendo raduni, programmi speciali ed incontri di studio dedicati
sia ad allevatori ed espositori della razza, sia ai giudici di competizioni
di bellezza feline, facenti parte di qualsiasi federazione e/o associazione,
italiani o stranieri;
5. promuovendo studi genetici e programmi di selezione;
6.promuovendo e curando direttamente o indirettamente la redazione e
l'edizione di libri e testi, nonché pubblicazioni periodiche
riguardanti notizie su iniziative, indagini e ricerche di comune interesse;
7. promuovendo manifestazioni, pubblicazioni, iniziative di qualsiasi
genere e su qualsiasi media e quantaltro possa essere utile per
far conoscere il Gatto Norvegese della Foresta;
8. esercitando controlli e verifiche sugli allevatori in attività
membri dellAssociazione e valutando i requisiti degli allevatori
che facciano richiesta di diventare membri, al fine di assicurare che
essi operino conformemente agli scopi dellAssociazione.
ART. 3 (durata)
La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre
2020.
L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente
la sua continuazione per un periodo - salvo diversa deliberazione -
di ulteriori 20 anni.
ART. 4 (soci)
I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
a) soci fondatori, i quali non godono di particolari privilegi
e sono parificati ad ogni fine ai soci ordinari in base alla propria
categoria di appartenenza (allevatori o non allevatori);
b) soci ordinari allevatori, i quali si occupano in via continuativa
e comunque non occasionalmente dell'allevamento del gatto norvegese
della foresta. Tali soci:
-hanno diritto di votare (direttamente o per delega da rilasciarsi per
iscritto) i membri del consiglio direttivo e di candidarsi ad ogni carica
dell'associazione;
-possono sottoporre all'attenzione del consiglio direttivo eventuali
iniziative coerenti con gli scopi dell'associazione;
-nel rispetto dei diritti e doveri come specificato dal regolamento
per i soci allevatori costituente parte integrante del presente statuto,
fruiranno dei benefici derivanti dalla pubblicazione e dalla certificazione
originate dal regolamento stesso.
c) soci ordinari non allevatori, i quali devono possedere almeno un
esemplare di gatto norvegese della foresta. Tali soci:
-hanno diritto di votare (direttamente o per delega da rilasciarsi per
iscritto) i membri del consiglio direttivo e di candidarsi ad ogni carica
dell'associazione;
-possono sottoporre all'attenzione del consiglio direttivo eventuali
iniziative coerenti con gli scopi dell'associazione.
Inoltre, qualora un socio ordinario non allevatore intenda dedicarsi
occasionalmente ad attività di allevamento, dovrà preventivamente
informarne per iscritto il consiglio direttivo, indicando altresì
quale dei propri soggetti intenda fare accoppiare e con quale altro
soggetto. In tali casi, ove richiestone dal Consiglio Direttivo, il
socio ordinario non allevatore dovrà fornire esauriente documentazione
attinente ai soggetti che intenda fare accoppiare (pedigree, libretto
sanitario ed ogni altro documento e/o certificato si ritenga utile).
Qualora il Consiglio Direttivo rilevi che un socio ordinario non allevatore
intenda procedere ad attività di allevamento estrinsecantisi
in accoppiamenti non conformi agli scopi dell'associazione, potrà
vietare tale attività fornendo un motivato parere in proposito
e proponendo al socio istante, ove possibili, soluzioni alternative
e conformi al presente statuto
d) soci onorari, i quali sono insigniti del titolo dal consiglio
direttivo per particolari benemerenze verso l'associazione e per particolari
meriti scientifici. Tali soci:
-non pagano la quota associativa annuale;
-possono sottoporre all'attenzione del consiglio direttivo eventuali
iniziative coerenti con gli scopi dell'associazione;
-non hanno diritto di votare né di candidarsi alle cariche dell'associazione.
e) soci aderenti, i quali pur non possedendo un esemplare di
gatto norvegese della foresta sono interessati alla razza, ovvero possedendolo
non hanno raggiunto ancora la maggiore età. Tali soci:
-possono sottoporre all'attenzione del consiglio direttivo eventuali
iniziative coerenti con gli scopi dell'associazione;
-non hanno diritto di votare né di candidarsi alle cariche dell'associazione.
ART. 5 (acquisto e perdita della qualità di
socio)
I soci ordinari allevatori ed i soci onorari sono ammessi dal Consiglio
Direttivo con voto favorevole della maggioranza (50% + 1) dei membri
componenti il Consiglio Direttivo; gli altri soci sono ammessi con voto
di maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo presenti alla riunione.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee dell'associazione.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e
(limitatamente ai soci ordinari allevatori) del regolamento allegato,
nonché - ad esclusione dei soci onorari - di pagare le quote
sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio viene meno in seguito a:
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire;
- mancato versamento della quota associativa entro il 28 febbraio di
ciascun anno;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere
del Collegio dei Probiviri.
Inoltre la perdita dei requisiti richiesti per determinate categorie
di soci (quali i soci ordinari allevatori e non allevatori) implica
l'automatica perdita della corrispondente qualità e la riqualificazione
in altra tipologia compatibile con lo status corrente del socio.
La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta
alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né diritto a
rimborsi, né a corrispettivi ad alcun titolo.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.
ART. 6 (patrimonio sociale)
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai conferimenti
dei soci fondatori, da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze
di bilancio. Le entrate sono costituite dai contributi associativi e
di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da
proventi delle attività svolte.
ART. 7 (esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per approvare
il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente.
All'assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno
in corso.
ART. 8 (organi dell'associazione)
Sono organi dell'Associazione:
1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio direttivo;
3. il presidente;
4. il Collegio dei Probiviri.
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive
incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei
lori incarichi.
ART. 9 (assemblea dei soci)
L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria su convocazione
del Presidente una volta all'anno; la convocazione può essere
effettuata, a discrezione del Presidente stesso, con le modalità
ritenute più opportune ivi compreso l'invio di comunicazione
a mezzo posta ordinaria, a mezzo posta elettronica, nonché tramite
avviso su pubblicazioni (periodiche e non) dell'associazione che vengano
inoltrate ai soci in tempo utile per la convocanda assemblea.
Spetta all'assemblea deliberare sul bilancio consuntivo, nominare i
membri del Consiglio Direttivo, deliberare sulle modifiche dello statuto
e sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei soci
o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
ART. 10 (votazione dell'assemblea)
L'assemblea delibera validamente in prima convocazione con il voto
favorevole della maggioranza (50+1) dei presenti e con la presenza di
almeno la metà degli associati aventi diritto di voto.
Qualora in sede di prima convocazione non siano presenti almeno la metà
dei soci aventi diritto al voto, l'assemblea delibera in seconda convocazione,
qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza (50+1) dei
soci presenti.
È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto;
ogni socio non può ricevere più di una delega.
I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni
di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.
La modifica del presente atto costitutivo, dello statuto nonché
lo scioglimento dell'associazione vengono deliberati con le modalità
di cui all'art. 21 del codice civile.
ART. 11 (consiglio direttivo)
Il consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti
dall'Assemblea tra tutti i soci ordinari.
Il consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti
sono rieleggibili.
Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento
dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi,
eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea.
In particolare compete al consiglio direttivo modificare con voto unanime
il regolamento per i soci allevatori allegato al presente statuto e
redigere e modificare lapposito formulario richiamato nello stesso
regolamento.
Le altre deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza
(50+1) con la presenza di almeno la metà dei componenti salvo
quanto previsto al precedente art. 4 ed al successivo art. 12.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
E prevista la possibilità di tenere riunioni del Consiglio
utilizzando mezzi elettronici.
Lassenza di un consigliere o la sua mancata reperibilità
attraverso mezzi elettronici devono essere segnalate tempestivamente
e adeguatamente giustificata.
Il consiglio direttivo può delegare determinati compiti in via
continuativa al presidente e/o ad uno o più dei suoi membri;
può inoltre attribuire le funzioni di amministratore ad un consigliere
o ad altra persona.
Il consiglio direttivo viene convocato dal Presidente ovvero dai due
terzi dei suoi componenti con le modalità ritenute più
idonee, ivi comprese quelle di cui al precedente art. 9.
Nessun compenso è dovuto al membri del consiglio, fatto salvo
il diritto al rimborso per le spese vive sostenute nell'espletamento
dei propri incarichi.
ART. 12 (nomina del presidente e attribuzione delle
altre cariche)
Vengono eletti dal consiglio direttivo, con la maggioranza (50+1)
dei voti dei suoi componenti, il presidente, il vicepresidente ed il
tesoriere.
ll presidente e in sua assenza o impedimento il vicepresidente convoca
e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, vigila
sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza
da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con
i terzi.
Il presidente ed il vice presidente durano in carica fino alla scadenza
o decadenza del consiglio direttivo.
ART. 13 (rappresentanza dell'associazione)
La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte
ai terzi e il potere di firma spettano disgiuntamente al Presidente,
al Tesoriere nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto
dal Consiglio Direttivo specifici incarichi; questi ultimi dovranno
risultare da specifica procura scritta e delimiteranno l'ambito del
potere di rappresentanza.
ART. 14 (presidente)
Il Presidente é responsabile dell'osservanza di tutte le
norme di legge che regolano le attività poste in essere dall'associazione;
egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, in conformità
ai poteri delegati dal consiglio direttivo, al quale dovrà relazionare
periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere
del consiglio direttivo per quanto gli compete.
Art. 15 (collegio dei probiviri)
Il Collegio dei Probiviri, che dura in carica tre anni, è
composto da tre membri eletti dallAssemblea dei Soci tra tutti
i soci ordinari, ad esclusione dei membri del consiglio direttivo, ovvero
tra soggetti non appartenenti all'associazione, i quali abbiano gli
idonei requisiti di rettitudine e competenza necessari all'espletamento
dell'incarico.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere:
1. in materia disciplinare, di propria iniziativa o su richiesta del
consiglio direttivo;
2. sulle controversie relative all'attuazione ed allo svolgimento dell'attività
dell'associazione secondo l'art.12 dello statuto, per iniziativa del
consiglio direttivo;
3. sulle controversie tra i soci e l'associazione;
4. sui ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'associazione
e lo svolgimento di riunioni dei medesimi.
In materia disciplinare il Collegio dei probiviri, assunte le informazioni
ritenute necessarie e disposta in ogni caso laudizione del soggetto
interessato, a seconda della gravità del fatti addebitati può
comminare le seguenti sanzioni:
a) il rimprovero scritto (censura), per violazioni delle norme statutarie
e regolamentari dellAssociazione ritenute di lieve entità;
b) la sospensione del socio per un periodo fino ad un massimo di sei
mesi, per fatti ritenuti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto
agli scopi dellAssociazione;
c) la decadenza dalla qualità di socio per morosità non
sanata nel pagamento della quota sociale annua;
d) lesclusione, qualora siano poste in essere condotte ritenute
gravemente contrarie agli scopi dellassociazione ovvero che abbiano
arrecato un grave pregiudizio morale o materiale allAssociazione.
In ogni caso il Collegio dei probiviri non può adottare alcun
provvedimento disciplinare senza aver preventivamente contestato per
iscritto laddebito.
Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria
nei casi espressivamente previsti dalla legge, le decisioni dal Collegio
dei Probiviri sono definitive.
Le decisioni del collegio dei probiviri potranno inoltre essere riportate,
a discrezione del consiglio direttivo, su qualunque pubblicazione a
cura dell'associazione.
ART. 16 (scioglimento dell'associazione)
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto
al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione
designati dallAssemblea dei Soci.
ART 17 (rinvio alle norme vigenti)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative in materia.
ART 18 (norma finale transitoria)
Per i primo triennio dalla costituzione dellAssociazione al
fine di assicurare il funzionamento della stessa i componenti del consiglio
direttivo vengono nominati tra i soci fondatori.
|