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PREMESSA
Il Gatto Norvegese della Foresta (detto anche Gatto delle Foreste
Norvegesi, Norwegian Forestcat o Skogkatt) è il gatto autoctono
proveniente dai boschi della Norvegia, dove si è evoluto in totale
isolamento, acquisendo per selezione naturale caratteristiche genetiche
e psicofisiche uniche. Salvato dallestinzione negli anni 70
del secolo XX ad opera di alcuni allevatori ed appassionati norvegesi,
e riconosciuto come varietà felina a se stante, si è poi
diffuso in tutta Europa come animale di affezione, diventando particolarmente
ricercato per la particolare bellezza fisica e per il carattere socievole
ed equilibrato.
Gli esemplari da allevamento vivono quindi a stretto contatto con luomo,
ma devono poter mantenere inalterate le caratteristiche psicofisiche
le abitudini comportamentali tipiche dellanimale così come
in origine. Necessitano quindi di adeguati spazi per i loro movimenti,
di adeguata luce naturale ed areazione, di una corretta alimentazione,
di appositi spazi per le loro necessità fisiologiche, oltre che
di una adeguata pulizia ambientale nonché personale.
È inoltre indispensabile una corretta ed adeguata assistenza
veterinaria che ne garantisca lo stato fisico ottimale sia nel normale
corso della vita sia in occasione di eventi traumatici o di malattia.
FINALITÀ E SCOPI DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento è rivolto agli allevatori della razza
e ha lo scopo di fornire le linee guida che consentano agli stessi di
salvaguardare il benessere e la salute dei Gatti Norvegesi della Foresta.
A tal fine vengono fornite le istruzioni relative agli spazi di allevamento,
allalimentazione, alla pulizia, agli aspetti sanitari e veterinari,
alla eventuale cessione di soggetti a terzi con indicazione delle relative
responsabilità.
Sia lallevatore già in attività che si vuole iscrivere
a Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi della Foresta, sia
il socio che decide di intraprendere la carriera di allevatore, sono
obbligati a seguire in toto il presente regolamento, non sono ammesse
deroghe se non per punti particolari e per tempi limitati, come descritto
nel testo del presente regolamento.
Laccettazione della domanda di essere iscritto come socio/allevatore
è subordinata al superamento dei requisiti minimi, relativi a:
1.standard di vita dei gatti nellallevamento
2.aspetti sanitari
3. regole relative alla cessione dei gatti a terzi
così come sono stabiliti dal presente regolamento, nonché
dalla disponibilità a ricevere visite ispettive da parte del
personale incaricato e competente.
La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento
e nello statuto da parte dei soci/allevatori, prevede lapplicazione
di sanzioni che possono arrivare sino allespulsione dal Club,
così come stabilito dal presente regolamento.
Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi farà adeguata
pubblicità al fine di far conoscere al grande pubblico il presente
regolamento che, come già indicato, ha come finalità la
salvaguardia della salute e del benessere dei Gatti Norvegesi della
Foresta, e gli allevatori che, adempiendone gli scopi, risultano quindi
iscritti e certificati.
Cap. 1 - MODALITA' DI ISCRIZIONE
Art. 1 DOMANDA DI ISCRIZIONE - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
Gli allevatori, sia italiani che stranieri, che vorranno
iscriversi a Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi della Foresta
dovranno:
-compilare lapposita domanda di iscrizione e versare la relativa
quota, far compilare il formulario di ingresso, allegato alla domanda,
dal proprio veterinario di fiducia.
-tale formulario sarà redatto dal Consiglio Direttivo nel rispetto
dei principi indicati nel presente regolamento.
-accettare tutte le norme espresse dal presente regolamento, accettare
la possibilità di controlli in allevamento secondo le modalità
descritte successivamente e controfirmare la clausola liberatoria in
base allart. 10, Legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni,
relativamente alluso dei dati personali.
Art. 2 - FORMULARIO
Tutti coloro che intendono essere accettati come soci ordinari allevatori
da Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi della Foresta, riceveranno
un formulario che dovrà essere compilato e controfirmato da un
medico veterinario di loro fiducia e a loro spese.
Tramite il formulario sono richieste informazioni sullallevamento
tali da verificare se esistono i presupposti per ladempimento
degli scopi riportati nel presente regolamento.
Le condizioni prescritte nel formulario dovranno essere soddisfatte
in modo soddisfacente e non dovrà essere presente alcuna situazione
non accettabile.
I formulari compilati e controfirmati dovranno essere inviati al Referente
incaricato dal Consiglio Direttivo che verificherà se è
idoneo o meno per lammissione al Club, predisponendo anche una
eventuale visita nei casi dubbi, dopodiché le richieste verranno
portate al Consiglio Direttivo per la definitiva accettazione o non
accettazione.
Art. 3 ALBO ALLEVATORI
I soci ordinari allevatori ammessi a far parte del Club saranno
iscritti di diritto nellalbo allevatori appositamente predisposto
e potranno fregiarsi della dicitura di Allevamento certificato
da Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi della Foresta,
dicitura che potranno esibire in qualsiasi situazione pubblica (esposizioni,
carta intestata, pubblicità, siti Internet) fintanto che la suddetta
certificazione è in essere; e/o di apposito logo.
Art. 4 - AFFISSO
I soci ordinari allevatori ammessi a far parte del Club dovranno
essere in possesso di proprio affisso ottenuto secondo le regole della
Associazione Felina di appartenenza.
Art. 5 - DIVULGAZIONE
Tutti i soci ordinari allevatori usufruiranno della campagna di
propaganda che sarà effettuata mediante la pubblicazione del
regolamento e dellalbo allevatori su Internet, nonché pubblicazioni
su giornali specializzati e attraverso la diffusione di notizie alle
mostre feline.
Cap. 2 - STANDARD MINIMI AMBIENTALI
Art. 6 SPAZI MINIMI
Lallevamento non deve essere sovraffollato: ciascun gatto
dovrà avere sufficiente spazio per muoversi mantenendo un adeguato
tono muscolare, e la possibilità di riposare senza essere disturbato
dagli altri gatti presenti in allevamento.
Dovranno essere previsti spazi adeguati, tranquilli ed isolati, per
gli animali in cura o quarantena e per le puerpere con i cuccioli.
In caso di presenza di un giardino, deve essere possibile per i gatti
accedervi, purché sia installata una adeguata recinzione che
non permetta ai gatti dellallevamento di fuoriuscire allesterno
né il contatto con gatti od altri animali randagi esterni.
Chi possiede un giardino potrà anche realizzare un gattile, struttura
dove i gatti potranno vivere permanentemente a patto che possieda determinate
caratteristiche così come indicate nellart. 10 del presente
regolamento.
Art. 7 - LUCE
Gli ambienti destinati ai gatti dovranno essere forniti di finestre
in modo da godere di buona illuminazione naturale, uniformemente distribuita
e non eccessiva.
In caso si abbia la necessità chiudere tutte le imposte durante
il giorno, sarà necessario lasciare sufficiente luce artificiale.
Art. 8 - AREAZIONE
Gli ambienti destinati ai gatti dovranno essere forniti di porte,
finestre o aeratori che permettano ricambio daria e ventilazione
adeguati al fine di prevenire la formazione di cattivi odori e condensa.
Dovranno inoltre avere una temperatura idonea ad ospitare esseri viventi
sia in inverno che destate, allo scopo dovranno essere previsti
sistemi per il riscaldamento/raffreddamento.
Art. 9 - SICUREZZA
Deve essere posta particolare cura al fine di evitare che negli
ambienti in cui vivono i gatti si possano generare situazioni pericolose,
in particolare deve essere evitata la presenza di:
-materiali dannosi , nocivi e pericolosi, liquidi, solidi e gassosi.
-fiamme libere e non controllate e/o sorgenti di elevato calore.
-materiale elettrico non sicuro come prese e fili scoperti, etc.
-vetri o parti metalliche appuntite e sporgenti.
-oggetti pesanti che possano essere spostati dai gatti con il pericolo
di schiacciarli.
-altri oggetti o situazioni di pericolo.
Art. 10 - USO DI GABBIE O GATTILI
Gabbie
La costante permanenza di gatti in gabbie è tassativamente vietata,
la mancata osservanza di questo articolo del regolamento comporterà
limmediata espulsione e il pagamento di una ammenda come previsto
dallart. 29 del presente regolamento.
Luso di gabbie è consentito solo quando è necessario
lisolamento temporaneo di un gatto per:
-Quarantena
-Degenze da malattie od eventi traumatici
-Altri eventi eccezionali.
Non sono da considerarsi gabbie strutture di ampie dimensioni (minimo
2x2x2 m), adeguatamente arredate per permettere il gioco e il riposo
e posizionate in posto adeguatamente illuminato e aerato.
Gattili
Sono ammessi i gattili (gabbie esterne) purché siano dimensionati
in modo che ogni gatto abbia a disposizione uno spazio minimo di (2x2)
x2 m. Per evitare situazioni di sovraffollamento è meglio prevedere
più gattili piuttosto che una struttura unica. Si ritiene pertanto
di stabilire un numero massimo di gatti per ciascuna struttura pari
a 5.
I gattili devono essere costruiti con materiale robusto e di facile
pulizia, non pericoloso per i gatti, senza spigoli o sporgenze, il fondo
non dovrà essere di rete e dovrà possibilmente essere
rialzato dal suolo per evitare ristagni di umidità.
Il gattile dovrà essere coperto parzialmente o completamente,
dovrà contenere al suo interno strutture adeguate al gioco e
ripari in caso di intemperie, periodi freddi o eccessivamente caldi.
In ciascun gattile dovranno essere predisposti vaschette con lettiera
e ciotole con acqua e cibo in quantità proporzionata al numero
di gatti ospitati.
Lallevatore che utilizza il gattile come struttura stabile di
allevamento dovrà prevedere una zona nursery allinterno
dellabitazione dove poter collocare la mamma con i cuccioli fino
al terzo mese di età dei piccoli.
Art. 11 - PULIZIA AMBIENTALE
Lambiente dove vivono e riposano i gatti deve essere pulito,
privo di odori e di parassiti.
Le vaschette con lettiera devono essere in numero adeguato (almeno due
per 5 gatti) e di facile accesso. Devono essere pulite internamente
ed esternamente e contenere un adeguato quantitativo di sabbia o di
materiale equivalente. Il materiale assorbente deve essere pulito con
frequenza tale da prevenire gli accumuli di materiale fecale e rinnovato
spesso.
Le ciotole per lacqua devono essere pulite e contenere acqua fresca
e pulita ed essere in numero sufficiente per i gatti presenti.
Le ciotole o i piatti per gli alimenti (secchi o umidi) devono essere
pulite e contenere cibo fresco. Non ci devono essere residui di cibo
vecchio, deteriorato o avariato sia nelle ciotole/piatti sia nellambiente.
Si consiglia luso di ciotole/piatti in acciaio inox o ceramica,
in quanto di più facile pulizia rispetto alla plastica, che può
anche provocare acne allergica in alcuni soggetti sensibili.
Art. 12 - ALIMENTAZIONE
Lalimentazione dei gatti è a discrezione dellallevatore
purché sia adeguata sia in termini di qualità, quantità
e igiene.
Cap. 3 - SALUTE, ASPETTI SANITARI E GENETICI
Art. 13 - SALUTE DEI GATTI
I gatti devono godere di buona salute, avere un buon tono muscolare
ed un peso appropriato per la loro struttura ossea, la loro età
e il loro sesso.
La pelle deve essere pulita e tonica, senza zone con eczemi o dermatiti,
il pelo si deve presentare lucido, il più possibile esente da
nodi e grumi di pelo.
Orecchie, occhi e bocca non devono presentare malattie o alterazioni.
Devono essere esenti da parassiti di qualsiasi forma e natura.
Art. 14 - ASSISTENZA VETERINARIA
Ogni allevatore deve avere un proprio veterinario di fiducia che
segua con regolarità landamento sanitario dellallevamento
e dei singoli gatti.
Il nome, lindirizzo e il numero di telefono del veterinario di
fiducia devono essere comunicati al momento dell'iscrizione al Club.
Eventuali variazioni devono essere comunicate.
I gatti devono essere vaccinati secondo uno schema predeterminato e
concordato con il veterinario, tale schema dovrà essere riportato
nel formulario.
Le vaccinazioni devono essere regolarmente registrate sul libretto sanitario
intestato a ciascun gatto.
Art. 15 - ISOLAMENTO DEI GATTI MALATI
Ogni allevamento deve avere la possibilità di isolare gatti
malati o con parassiti fino al termine della cura a loro destinata.
Art. 16 GATTI IN HOSTING
La pratica dellhosting (riproduttori di proprietà dellallevamento
ma che vivono presso soggetti diversi dallallevatore) è
consentita ai soci/allevatori di Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti
Norvegesi della Foresta alle seguenti condizioni:
1 I gatti in hosting devono essere segnalati nel formulario, indicando
i dati della persona ospitante.
2 Il socio ordinario allevatore proprietario di gatti in hosting dovrà
provvedere a far pervenire al Club, per ciascun gatto in hosting di
sua proprietà, un certificato di buona salute predisposto dal
veterinario curante del singolo gatto.
Art. 17 - ACCOPPIAMENTI
-Non sono permessi accoppiamenti tra Gatti Norvegesi delle Foreste e
gatti di altra razza.
-Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi della Foresta sconsiglia
vivamente i propri soci/allevatori di allevare più razze feline,
in ogni caso per coloro che allevano più di una razza è
obbligatorio tenere le razze separate oppure tenere separati i maschi
dalle femmine onde evitare incresciosi accoppiamenti tra gatti di diverse
razze.
-Normalmente non sono permessi accoppiamenti con alto grado di consanguineità
(fratelli pieni). Questo tipo di accoppiamento potrà essere effettuato
solo a scopo di studio, presentando il relativo progetto al Consiglio
Direttivo per approvazione.
-Ciascuna fattrice non potrà partorire più di due cucciolate
lanno.
-Letà minima consigliata perché una fattrice possa
essere accoppiata è di 11 mesi.
Lelevata incidenza di gravidanze precoci in un allevamento sarà
oggetto di indagini da parte del Consiglio Direttivo.
Cap. 4 - COMPORTAMENTO STANDARD E RESPONSABILITA'
PER LA CESSIONE DEI GATTI
Art. 18 - CESSIONE DI CUCCIOLI O DI GATTI ADULTI
Non è permesso vendere o lasciare in deposito cuccioli o
gatti adulti ai negozi di animali o ad organizzazioni simili, né
cederli per ricerche o test.
Nessun gatto può essere ceduto prima del compimento del terzo
mese e senza aver eseguito la vaccinazione tri/quadrivalente e relativo
richiamo.
Al momento della cessione di un cucciolo o di un gatto adulto, lallevatore
ne garantisce la sua buona salute, lassenza di parassiti e lassenza
di tare genetiche riconosciute, a meno che queste siano chiaramente
indicate e illustrate a chi intende prendere il gatto e che il nuovo
proprietario sottoscriva una liberatoria dalle responsabilità
dellallevatore sulle conseguenze di queste tare.
Art. 19 - GARANZIE SULLA PUREZZA DELLA RAZZA E SULLA
SALUTE DEL GATTO
Lallevatore garantisce la pura razza di ogni soggetto.
L'allevatore garantisce inoltre la salute del gatto e l'assenza di parassiti
per le 48 ore successive alla sua cessione; quest'ultima garanzia dovrà
essere supportata da un certificato di buona salute firmato dal veterinario
di fiducia.
La denuncia del vizio o della malattia del gatto, accompagnata da certificato
veterinario, deve essere comunicata per iscritto dall'acquirente all'allevatore,
indicando la natura del vizio e quando è stato rilevato.
L'allevatore non sarà responsabile per vizi o malattie del gatto
che non vengano riscontrate e denunciate secondo le modalità
sopraindicate.
L'allevatore, verificata e confermata la natura del vizio o della malattia
tramite visita del suo veterinario di fiducia, si impegna alla sostituzione
del gatto o al parziale risarcimento del costo del gatto nel più
breve tempo possibile ed in funzione alla disponibilità di altri
soggetti con caratteristiche simili al precedente.
La compensazione o la sostituzione del soggetto dipendono dalla gravità
del vizio riscontrato.
Art. 20 - DOCUMENTAZIONE
Il cucciolo o il gatto che lasciano lallevamento devono essere
obbligatoriamente accompagnati dalla documentazione di competenza. Tale
documentazione è composta da:
1) libretto sanitario debitamente compilato con i dati del gatto e lelenco
delle vaccinazioni con tagliando di riscontro e firma del veterinario
2) certificato di buona salute firmato dal veterinario di fiducia dellallevamento
in data non anteriore a una settimana da quella delleffettiva
cessione del soggetto
3) contratto di cessione che dovrà essere sottoscritto da entrambe
le parti (allevatore acquirente). Tale contratto dovrà
attenersi ai principi esplicativi del presente regolamento
4) pedigree rilasciato dallAssociazione Felina di cui fa parte
lallevatore
5) passaggio di proprietà compilato e firmato dallallevatore
In caso di soggetto acquistato per compagnia questi ultimi due documenti
possono essere consegnati dopo dimostrazione dellavvenuta sterilizzazione
del soggetto, previo accordo scritto tra le parti.
Art. 21 - QUALITÀ DEL CUCCIOLO O DEL GATTO
In base alle loro caratteristiche fisiche da standard e/o in base
agli accordi di utilizzazione i cuccioli o gatti adulti ceduti si possono
definire secondo la seguente scala di qualità:
a) Gatto da esposizione
Gatto di razza pura e di genealogia selezionata, con pedigree, adatto
alla riproduzione e con caratteristiche fenotipiche aderenti allo standard
di razza in misura tale da consigliarne la partecipazione alle esposizioni
feline, ovviamente senza che questo presupponga particolari chances
di carriera o di vittorie.
b) Gatto da riproduzione
Gatto di razza pura e di genealogia selezionata, con pedigree, adatto
alla riproduzione secondo gli accordi presi con lallevatore ma
che non sarà possibile esporre alle mostre feline di qualsiasi
associazione/federazione.
c) Gatto da compagnia
La definizione di gatto da compagnia può essere associata a due
tipologie di esemplari:
1 Gatto di razza pura, con pedigree, ma non perfettamente rispondente
allo standard con minimi difetti (es. nodo alla coda), che viene ceduto
con un contratto da compagnia che prevede la consegna dei
documenti dopo lavvenuta sterilizzazione del soggetto (vedi art.
20), ma che non sarà possibile esporre a mostre feline di qualsiasi
associazione/federazione e che non può essere usato per la riproduzione
2 Gatto di razza pura anche di qualità da esposizione che viene
ceduto con un contratto da compagnia che prevede la consegna
dei documenti dopo lavvenuta sterilizzazione del soggetto (vedi
art. 20). Su consiglio dellallevatore è possibile far partecipare
questi gatti alle esposizioni, una volta sterilizzati, in classe neutri.
Lallevatore definisce la qualità di un cucciolo ceduto
prima dei 6 mesi in base ad una onesta comparazione con lo standard,
che però non può tenere conto dei possibili cambiamenti
che il cucciolo potrà avere durante la crescita e cioè
fino a 9/12 mesi.
Deroghe da quanto definito sopra devono essere espressamente concordate
con lallevatore e inserite nel contratto di cessione.
Art. 22 - DIRITTI DELLACQUIRENTE DEL GATTO
Chi acquista un cucciolo o un gatto adulto ha diritto di visitare
e visionare lallevamento per valutarne lo stato di salute dei
soggetti e la pulizia dello stesso.
Chi acquista un cucciolo ha diritto di vedere la madre e il padre. Se
il padre è un soggetto non facente parte dellallevamento
ha diritto di sapere chi sia il proprietario ed eventualmente di contattarlo
per informazioni.
Cap. 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO - REFERENTE
Art. 23 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo elegge tra i sui componenti un referente
che si occuperà di mantenere i rapporti con gli allevatori e
vigilerà che siano rispettate le norme del presente regolamento.
Art. 24 REFERENTE
Il Referente valuta e sottopone al Consiglio Direttivo le domande pervenute
dagli allevatori che vogliono diventare soci ordinari allevatori del
Club per la loro accettazione o negazione. Le domande dovranno essere
accompagnate dallapposito modulo compilato dal veterinario dellallevatore,
tale modulo dovrà essere datato e firmato del medico stesso.
Nel caso in cui il veterinario sia impossibilitato ad andare a visionare
lallevamento, sarà cura del referente o della persona delegata
al controllo, visitare lallevamento e compilare il formulario.
Il Referente dovrà redigere e tenere aggiornato lalbo degli
allevatori iscritti, nel quale dovrà essere indicato il nome
dellallevamento, il nome del proprietario, il numero dei gatti,
le razze allevate e il nome e lindirizzo del veterinario di fiducia.
Il Referente potrà visitare di persona quegli allevamenti che
presentino situazioni non chiare, oppure mettere in atto le strategie
necessarie per raccogliere le informazioni da presentare in merito al
Consiglio Direttivo.
Il Referente è tenuto a relazionare il Consiglio Direttivo su
fatti o eventi importanti.
Cap. 6 - CONTROLLI - SANZIONI
Art. 25 - CONTROLLI
La verifica del rispetto delle norme espresse dal presente regolamento
potrà avvenire anche mediante controlli effettuati dai componenti
del Consiglio Direttivo o da personale preposto.
Il Consiglio Direttivo deciderà le modalità e la tempistica
dei controlli.
La firma della domanda di ammissione quale socio ordinario allevatore
presuppone laccettazione della possibilità che vengano
effettuati controlli in allevamento per verificare che lo stesso continui
a rispondere ai requisiti richiesti dal presente regolamento.
I controlli ispettivi nellallevamento saranno concordati con almeno
24 ore di anticipo e saranno effettuati da uno o più membri del
Consiglio Direttivo o dal referente o da un medico veterinario espressamente
scelto dal Consiglio stesso.
Il controllo verrà effettuato utilizzando come guida lo stesso
formulario usato al momento dellaccettazione del socio ordinario
allevatore e i risultati dovranno soddisfare gli stessi criteri espressi
al momento dellaccettazione.
Il Referente valuterà i nuovi risultanti ottenuti dal controllo
ispettivo e riferirà i risultati al Consiglio Direttivo che ratificherà
il superamento dellispezione o, nel caso negativo, definirà
le azioni correttive da intraprendere nei confronti del socio ordinario
allevatore non ottemperante e le eventuali sanzioni.
La recidiva mancanza del rispetto delle norme del Regolamento causerà
sanzioni a carico dellAllevatore non ottemperante, fino alla sua
espulsione dal Club e cancellazione del relativo albo, senza la restituzione
delle quote associative già pagate.
Il Referente riporterà sullalbo i risultati dellispezione,
le azioni correttive richieste, gli eventuali esiti dei successivi controlli
e le eventuali sanzioni comminate al non ottemperante.
Il socio ordinario allevatore che ha subito sanzioni ha diritto di rivolgersi
ai Probiviri per una riesamina del caso.
Art. 26 SANZIONI
Qualora nel coso di un controllo ispettivo presso uno dei soci ordinari
allevatori venisse accertata lesistenza di uno o più valori
inaccettabili il Referente ne da comunicazione al Consiglio Direttivo
al fine di individuare le linee correttive applicabili.
Spetta inoltre al Referente provvedere alla comunicazione, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare
lavvenuta ricezione, dei correttivi individuati dal Consiglio
Direttivo fissando un termine non superiore a 30 giorni per la loro
attuazione.
Lavvenuta applicazione dei correttivi indicati dovrà essere
attestata dal socio ordinario allevatore mediante apposita dichiarazione
scritta controfirmata dal suo medico veterinario di fiducia.
In caso di mancata adozione dei correttivi indicati oppure nel caso
in cui inadempimenti della stessa natura venissero accertati nel corso
di un controllo successivo, il Consiglio Direttivo potrà applicare
nei confronti del soggetto inadempiente sanzioni graduate in relazione
alla gravità del fatto, partendo dalla sospensione temporanea
fino a giungere allespulsione del socio ordinario allevatore.
Contro le sanzioni irrogate ai sensi del comma precedente è ammesso
il ricorso, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
dellavvenuta applicazione della sanzione e previo versamento di
una cauzione, al Collegio dei Probiviri i quali sono tenuti a pronunciarsi
sulla questione entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.
In caso di accoglimento del ricorso, il socio ordinario allevatore sarà
reintegrato a tutti gli effetti nel Club e risarcito della cauzione
anticipata per il ricorso, nonché di eventuali spese documentate
sostenute per ottemperare alle richieste di azioni correttive avanzate
dal Consiglio Direttivo.
Art. 27 CLAUSOLA PENALE
La violazione delle norme pattizie contenute nel presente regolamento
e di seguito elencate costituisce inadempimento rispetto agli obblighi
contrattuali che il socio allevatore si assume con l'iscrizione allAssociazione
Magia dei Fiordi Club Italiano dei Gatti delle Foreste Norvegesi;
il relativo danno viene quantificato sin d'ora nella misura di seguito
indicata in relazione a ciascuna tipologia di inadempimento, al fine
di assicurare il pronto ristoro del danno che la condotta illecita del
socio inadempiente ha causato, anche a livello di immagine, allAssociazione
Magia dei Fiordi Club Italiano dei Gatti delle Foreste Norvegesi.
A) il socio allevatore che, in violazione alle disposizioni di cui ai
precedenti artt. 17 (accoppiamenti) e 19 (garanzia sulla purezza della
razza e sulla salute del gatto) , venda o comunque ceda a qualsiasi
titolo un gatto che non sia di pura razza norvegese delle foreste è
tenuto a corrispondere allAssociazione Magia dei Fiordi
Club Italiano dei Gatti delle Foreste Norvegesi la somma di euro 1.000,00
(mille) per ciascuno dei gatti venduti o ceduti;
B) il socio allevatore che maltratti uno o più gatti oppure che
in violazione al disposto del precedente art. 10 (uso di gabbie o gattili),
tenga costantemente gli animali chiusi in gabbie è tenuto a corrispondere
allAssociazione Magia dei Fiordi Club Italiano dei Gatti
delle Foreste Norvegesi la somma di euro 4.000, 00 (quattromila);
C) il socio allevatore che, in violazione alle disposizioni di cui all'art.
18 (cessione di cuccioli o di gatti adulti), venda o comunque ceda a
qualsiasi titolo un gatto consapevole del fatto che lo stesso possa
essere oggetto di ricerche o test di qualunque genere, è tenuto
a corrispondere allAssociazione Magia dei Fiordi Club Italiano
dei Gatti delle Foreste Norvegesi la somma di euro 6.000, 00 (seimila)
per ciascuno dei gatti ceduti. La consapevolezza che un gatto possa
essere oggetto di ricerche o test deve ritenersi presunta e provata
ogni qualvolta il socio allevatore ceda gatti ad una struttura operante
in qualunque settore in cui abbia luogo la sperimentazione su animali,
ovvero li ceda a soggetti - persone fisiche o giuridiche - i quali lavorino
e/o collaborino a qualunque titolo per simili strutture, salvo comunque
il diritto per il socio allevatore di provare che il gatto ceduto ai
predetti soggetti non sia stato sottoposto a test o sperimentazioni
di alcun genere.
Resta comunque impregiudicata la facoltà del Consiglio Direttivo
di procedere disciplinarmente nei confronti dei soci allevatori che
abbiano violato le disposizioni del presente regolamento con modalità
e sanzioni che saranno decise di volta in volta in relazione alla gravità
degli inadempimenti accertati.
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