| PREMESSA | |
| FINALITÀ E SCOPI DEL REGOLAMENTO | |
| Capitolo 1 | MODALITÀ DI ISCRIZIONE |
| Capitolo 2 | STANDARD MINIMI AMBIENTALI |
| Capitolo 3 | SALUTE, ASPETTI SANITARI E GENETICI |
| Capitolo 4 | COMPORTAMENTO STANDARD E RESPONSABILITÀ PER LA CESSIONE DEI GATTI |
| Capitolo 5 | CONSIGLIO DIRETTIVO – REFERENTE |
| Capitolo 6 | CONTROLLI - SANZIONI |
| PREMESSA | |
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Il Gatto Norvegese della
Foresta (detto anche Gatto delle Foreste Norvegesi, Norwegian Forestcat o
Skogkatt) è il gatto autoctono proveniente dai boschi della Norvegia, dove
si è evoluto in totale isolamento, acquisendo per selezione naturale
caratteristiche genetiche e psicofisiche uniche. Salvato dall’estinzione
negli anni ’70 del secolo XX ad opera di alcuni allevatori ed appassionati
norvegesi, e riconosciuto come varietà felina a se stante, si è poi diffuso
in tutta Europa come animale di affezione, diventando particolarmente
ricercato per la particolare bellezza fisica e per il carattere socievole ed
equilibrato. |
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FINALITÀ E SCOPI DEL REGOLAMENTO |
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Il presente regolamento è
rivolto agli allevatori della razza e ha lo scopo di fornire le linee guida
che consentano agli stessi di salvaguardare il benessere e la salute dei
Gatti Norvegesi della Foresta. A tal fine vengono fornite le istruzioni
relative agli spazi di allevamento, all’alimentazione, alla pulizia, agli
aspetti sanitari e veterinari, alla eventuale cessione di soggetti a terzi
con indicazione delle relative responsabilità. |
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1. |
standard di vita dei gatti nell’allevamento |
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2. |
aspetti sanitari |
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3. |
regole relative alla cessione dei gatti a terzi |
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così come sono stabiliti
dal presente regolamento, nonché dalla disponibilità a ricevere visite
ispettive da parte del personale incaricato e competente. |
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Cap. 1 - MODALITA' DI ISCRIZIONE |
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| Art. 1 – DOMANDA DI ISCRIZIONE - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO | |
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Gli allevatori, sia italiani che stranieri, che vorranno iscriversi a Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi della Foresta dovranno: |
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compilare l’apposita domanda di iscrizione e versare la relativa quota, far compilare il formulario di ingresso, allegato alla domanda, dal proprio veterinario di fiducia. |
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· |
Tale formulario sarà redatto dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento. |
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· |
accettare tutte le norme espresse dal presente regolamento, accettare la possibilità di controlli in allevamento secondo le modalità descritte successivamente e controfirmare la clausola liberatoria in base all’art. 10, Legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni, relativamente all’uso dei dati personali. |
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Art. 2 - FORMULARIO |
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Tutti coloro che intendono
essere accettati come soci ordinari allevatori da Magia dei Fiordi Club Italiano
Gatti Norvegesi della Foresta, riceveranno un formulario che dovrà essere
compilato e controfirmato da un medico veterinario di loro fiducia e a loro
spese. |
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Art. 3 – ALBO ALLEVATORI |
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I soci ordinari allevatori ammessi a far parte del Club saranno iscritti di diritto nell’albo allevatori appositamente predisposto e potranno fregiarsi della dicitura di “Allevamento certificato da Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi della Foresta”, dicitura che potranno esibire in qualsiasi situazione pubblica (esposizioni, carta intestata, pubblicità, siti Internet) fintanto che la suddetta certificazione è in essere; e/o di apposito logo. |
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Art. 4 - AFFISSO |
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I soci ordinari allevatori ammessi a far parte del Club dovranno essere in possesso di proprio affisso ottenuto secondo le regole della Associazione Felina di appartenenza. |
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Art. 5 - DIVULGAZIONE |
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Tutti i soci ordinari allevatori usufruiranno della campagna di propaganda che sarà effettuata mediante la pubblicazione del regolamento e dell’albo allevatori su Internet, nonché pubblicazioni su giornali specializzati e attraverso la diffusione di notizie alle mostre feline. |
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Cap. 2 - STANDARD MINIMI AMBIENTALI |
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Art. 6 – SPAZI MINIMI |
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L’allevamento non deve essere sovraffollato: ciascun gatto dovrà avere
sufficiente spazio per muoversi mantenendo un adeguato tono muscolare, e la
possibilità di riposare senza essere disturbato dagli altri gatti presenti in
allevamento. |
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Art. 7 - LUCE |
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Gli ambienti destinati ai gatti dovranno essere forniti di finestre in modo da
godere di buona illuminazione naturale, uniformemente distribuita e non
eccessiva. |
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Art. 8 - AREAZIONE |
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Gli ambienti destinati ai
gatti dovranno essere forniti di porte, finestre o aeratori che permettano
ricambio d’aria e ventilazione adeguati al fine di prevenire la formazione di
cattivi odori e condensa. |
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Art. 9 - SICUREZZA |
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Deve essere posta particolare cura al fine di evitare che negli ambienti in cui vivono i gatti si possano generare situazioni pericolose, in particolare deve essere evitata la presenza di: |
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| · |
materiali dannosi , nocivi e pericolosi, liquidi, solidi e gassosi. |
| · |
fiamme libere e non controllate e/o sorgenti di elevato calore. |
| · |
materiale elettrico non sicuro come prese e fili scoperti, etc. |
| · |
vetri o parti metalliche appuntite e sporgenti. |
| · |
oggetti pesanti che possano essere spostati dai gatti con il pericolo di schiacciarli. |
| · |
altri oggetti o situazioni di pericolo. |
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Art. 10 - USO DI GABBIE O GATTILI |
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Gabbie |
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La costante permanenza di gatti in gabbie è
tassativamente vietata, la mancata osservanza di questo articolo del regolamento
comporterà l’immediata espulsione e il pagamento di una ammenda come previsto
dall’art. 29 del presente regolamento. |
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| · |
Quarantena |
| · |
Degenze da malattie od eventi traumatici |
| · |
Altri eventi eccezionali. |
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Non sono da considerarsi gabbie strutture di ampie dimensioni (minimo 2x2x2 m), adeguatamente arredate per permettere il gioco e il riposo e posizionate in posto adeguatamente illuminato e aerato. |
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Gattili |
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Sono ammessi i gattili (gabbie esterne) purché
siano dimensionati in modo che ogni gatto abbia a disposizione uno spazio minimo
di (2x2) x2 m. Per evitare situazioni di sovraffollamento è meglio prevedere più
gattili piuttosto che una struttura unica. Si ritiene pertanto di stabilire un
numero massimo di gatti per ciascuna struttura pari a 5. |
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Art. 11 - PULIZIA AMBIENTALE |
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L’ambiente dove vivono e riposano i gatti deve essere pulito, privo di odori e
di parassiti. |
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Art. 12 - ALIMENTAZIONE |
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L’alimentazione dei gatti è a discrezione dell’allevatore purché sia adeguata sia in termini di qualità, quantità e igiene. |
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Cap. 3 - SALUTE, ASPETTI SANITARI E GENETICI |
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Art. 13 - SALUTE DEI GATTI |
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I gatti devono godere di buona salute, avere un buon tono muscolare ed un peso
appropriato per la loro struttura ossea, la loro età e il loro sesso. |
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Art. 14 - ASSISTENZA VETERINARIA |
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Ogni allevatore deve avere un proprio veterinario di fiducia che segua con
regolarità l’andamento sanitario dell’allevamento e dei singoli gatti. |
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Art. 15 - ISOLAMENTO DEI GATTI MALATI |
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Ogni allevamento deve avere la possibilità di isolare gatti malati o con parassiti fino al termine della cura a loro destinata. |
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Art. 16 – GATTI IN HOSTING |
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La pratica dell’hosting (riproduttori di proprietà dell’allevamento ma che vivono presso soggetti diversi dall’allevatore) è consentita ai soci/allevatori di Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi della Foresta alle seguenti condizioni: |
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| 1 |
I gatti in hosting devono essere segnalati nel formulario, indicando i dati della persona ospitante. |
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| 2 |
Il socio ordinario allevatore proprietario di gatti in hosting dovrà provvedere a far pervenire al Club, per ciascun gatto in hosting di sua proprietà, un certificato di buona salute predisposto dal veterinario curante del singolo gatto. |
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Art. 17 - ACCOPPIAMENTI |
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| · |
Non sono permessi accoppiamenti tra Gatti Norvegesi delle Foreste e gatti di altra razza. |
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| · |
Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi della Foresta sconsiglia vivamente i propri soci/allevatori di allevare più razze feline, in ogni caso per coloro che allevano più di una razza è obbligatorio tenere le razze separate oppure tenere separati i maschi dalle femmine onde evitare incresciosi accoppiamenti tra gatti di diverse razze. |
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| · |
Normalmente non sono permessi accoppiamenti con alto grado di consanguineità (fratelli pieni). Questo tipo di accoppiamento potrà essere effettuato solo a scopo di studio, presentando il relativo progetto al Consiglio Direttivo per approvazione. |
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| · |
Ciascuna fattrice non potrà partorire più di due cucciolate l’anno. |
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| · |
L’età minima consigliata perché una fattrice possa essere accoppiata è di 11 mesi. |
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L’elevata incidenza di gravidanze precoci in un allevamento sarà oggetto di indagini da parte del Consiglio Direttivo. |
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Cap. 4 - COMPORTAMENTO STANDARD E RESPONSABILITA' PER LA CESSIONE DEI GATTI |
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Art. 18 - CESSIONE DI CUCCIOLI O DI GATTI ADULTI |
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Non è permesso vendere o lasciare in deposito cuccioli o gatti adulti ai negozi
di animali o ad organizzazioni simili, né cederli per ricerche o test. |
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Art. 19 - GARANZIE SULLA PUREZZA DELLA RAZZA E SULLA SALUTE DEL GATTO |
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L’allevatore garantisce la pura razza di ogni soggetto. |
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Art. 20 - DOCUMENTAZIONE |
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Il cucciolo o il gatto che lasciano l’allevamento devono essere obbligatoriamente accompagnati dalla documentazione di competenza. Tale documentazione è composta da: |
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| 1 |
libretto sanitario debitamente compilato con i dati del gatto e l’elenco delle vaccinazioni con tagliando di riscontro e firma del veterinario |
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| 2 |
certificato di buona salute firmato dal veterinario di fiducia dell’allevamento in data non anteriore a una settimana da quella dell’effettiva cessione del soggetto |
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| 3 |
contratto di cessione che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (allevatore – acquirente). Tale contratto dovrà attenersi ai principi esplicativi del presente regolamento |
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| 4 |
pedigree rilasciato dall’Associazione Felina di cui fa parte l’allevatore |
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| 5 |
passaggio di proprietà compilato e firmato dall’allevatore |
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In caso di soggetto acquistato per compagnia questi ultimi due documenti possono essere consegnati dopo dimostrazione dell’avvenuta sterilizzazione del soggetto, previo accordo scritto tra le parti. |
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Art. 21 - QUALITÀ DEL CUCCIOLO O DEL GATTO |
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In base alle loro caratteristiche fisiche da standard e/o in base agli accordi di utilizzazione i cuccioli o gatti adulti ceduti si possono definire secondo la seguente scala di qualità: |
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| a) |
Gatto da esposizione |
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| b) |
Gatto da riproduzione |
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| c) |
Gatto da compagnia |
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La definizione di gatto da compagnia può essere associata a due tipologie di esemplari: |
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| 1 |
Gatto di razza pura, con pedigree, ma non perfettamente rispondente allo standard con minimi difetti (es. nodo alla coda), che viene ceduto con un “contratto da compagnia” che prevede la consegna dei documenti dopo l’avvenuta sterilizzazione del soggetto (vedi art. 20), ma che non sarà possibile esporre a mostre feline di qualsiasi associazione/federazione e che non può essere usato per la riproduzione |
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| 2 |
Gatto di razza pura anche di qualità da esposizione che viene ceduto con un “contratto da compagnia” che prevede la consegna dei documenti dopo l’avvenuta sterilizzazione del soggetto (vedi art. 20). Su consiglio dell’allevatore è possibile far partecipare questi gatti alle esposizioni, una volta sterilizzati, in classe neutri. |
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L’allevatore definisce la qualità di un cucciolo ceduto prima dei 6 mesi in base
ad una onesta comparazione con lo standard, che però non può tenere conto dei
possibili cambiamenti che il cucciolo potrà avere durante la crescita e cioè
fino a 9/12 mesi. |
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Art. 22 - DIRITTI DELL’ACQUIRENTE DEL GATTO |
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Chi acquista un cucciolo o un gatto adulto ha diritto di visitare e visionare
l’allevamento per valutarne lo stato di salute dei soggetti e la pulizia dello
stesso. |
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Cap. 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO - REFERENTE |
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Art. 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO |
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Il Consiglio Direttivo elegge tra i sui componenti un referente che si occuperà di mantenere i rapporti con gli allevatori e vigilerà che siano rispettate le norme del presente regolamento. |
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Art. 24 – REFERENTE |
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Il Referente valuta e sottopone al Consiglio
Direttivo le domande pervenute dagli allevatori che vogliono diventare soci
ordinari allevatori del Club per la loro accettazione o negazione. Le domande
dovranno essere accompagnate dall’apposito modulo compilato dal veterinario
dell’allevatore, tale modulo dovrà essere datato e firmato del medico stesso.
Nel caso in cui il veterinario sia impossibilitato ad andare a visionare
l’allevamento, sarà cura del referente o della persona delegata al controllo,
visitare l’allevamento e compilare il formulario. |
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Cap. 6 - CONTROLLI - SANZIONI |
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Art. 25 - CONTROLLI |
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La verifica del rispetto delle
norme espresse dal presente regolamento potrà avvenire anche mediante controlli
effettuati dai componenti del Consiglio Direttivo o da personale preposto. |
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Art. 26 – SANZIONI |
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Qualora nel coso di un controllo ispettivo presso uno dei soci ordinari
allevatori venisse accertata l’esistenza di uno o più valori inaccettabili il
Referente ne da comunicazione al Consiglio Direttivo al fine di individuare le
linee correttive applicabili. Spetta inoltre al Referente provvedere alla comunicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione, dei correttivi individuati dal Consiglio Direttivo fissando un termine non superiore a 30 giorni per la loro attuazione. L’avvenuta applicazione dei correttivi indicati dovrà essere attestata dal socio ordinario allevatore mediante apposita dichiarazione scritta controfirmata dal suo medico veterinario di fiducia. In caso di mancata adozione dei correttivi indicati oppure nel caso in cui inadempimenti della stessa natura venissero accertati nel corso di un controllo successivo, il Consiglio Direttivo potrà applicare nei confronti del soggetto inadempiente sanzioni graduate in relazione alla gravità del fatto, partendo dalla sospensione temporanea fino a giungere all’espulsione del socio ordinario allevatore. Contro le sanzioni irrogate ai sensi del comma precedente è ammesso il ricorso, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta applicazione della sanzione e previo versamento di una cauzione, al Collegio dei Probiviri i quali sono tenuti a pronunciarsi sulla questione entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso. In caso di accoglimento del ricorso, il socio ordinario allevatore sarà reintegrato a tutti gli effetti nel Club e risarcito della cauzione anticipata per il ricorso, nonché di eventuali spese documentate sostenute per ottemperare alle richieste di azioni correttive avanzate dal Consiglio Direttivo. |
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Art. 27 – CLAUSOLA PENALE |
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La violazione delle norme pattizie contenute nel presente regolamento e di seguito elencate costituisce inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali che il socio allevatore si assume con l'iscrizione all’Associazione Magia dei Fiordi – Club Italiano dei Gatti delle Foreste Norvegesi; il relativo danno viene quantificato sin d'ora nella misura di seguito indicata in relazione a ciascuna tipologia di inadempimento, al fine di assicurare il pronto ristoro del danno che la condotta illecita del socio inadempiente ha causato, anche a livello di immagine, all’Associazione Magia dei Fiordi – Club Italiano dei Gatti delle Foreste Norvegesi. |
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| A) |
il socio allevatore che, in violazione alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 17 (accoppiamenti) e 19 (garanzia sulla purezza della razza e sulla salute del gatto) , venda o comunque ceda a qualsiasi titolo un gatto che non sia di pura razza norvegese delle foreste è tenuto a corrispondere all’Associazione Magia dei Fiordi – Club Italiano dei Gatti delle Foreste Norvegesi la somma di euro 1.000,00 (mille) per ciascuno dei gatti venduti o ceduti; |
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| B) |
il socio allevatore che maltratti uno o più gatti oppure che in violazione al disposto del precedente art. 10 (uso di gabbie o gattili), tenga costantemente gli animali chiusi in gabbie è tenuto a corrispondere all’Associazione Magia dei Fiordi – Club Italiano dei Gatti delle Foreste Norvegesi la somma di euro 4.000, 00 (quattromila); |
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| C) |
il socio allevatore che, in violazione alle disposizioni di cui all'art. 18 (cessione di cuccioli o di gatti adulti), venda o comunque ceda a qualsiasi titolo un gatto consapevole del fatto che lo stesso possa essere oggetto di ricerche o test di qualunque genere, è tenuto a corrispondere all’Associazione Magia dei Fiordi – Club Italiano dei Gatti delle Foreste Norvegesi la somma di euro 6.000, 00 (seimila) per ciascuno dei gatti ceduti. La consapevolezza che un gatto possa essere oggetto di ricerche o test deve ritenersi presunta e provata ogni qualvolta il socio allevatore ceda gatti ad una struttura operante in qualunque settore in cui abbia luogo la sperimentazione su animali, ovvero li ceda a soggetti - persone fisiche o giuridiche - i quali lavorino e/o collaborino a qualunque titolo per simili strutture, salvo comunque il diritto per il socio allevatore di provare che il gatto ceduto ai predetti soggetti non sia stato sottoposto a test o sperimentazioni di alcun genere. |
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Resta comunque impregiudicata la facoltà del Consiglio Direttivo di procedere disciplinarmente nei confronti dei soci allevatori che abbiano violato le disposizioni del presente regolamento con modalità e sanzioni che saranno decise di volta in volta in relazione alla gravità degli inadempimenti accertati. |
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