Regolamento degli Allevatori

PREMESSA
FINALITÀ E SCOPI DEL REGOLAMENTO
Capitolo 1 MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Capitolo 2 STANDARD MINIMI AMBIENTALI
Capitolo 3 SALUTE, ASPETTI SANITARI E GENETICI
Capitolo 4 COMPORTAMENTO STANDARD E RESPONSABILITÀ PER LA CESSIONE DEI GATTI
Capitolo 5 CONSIGLIO DIRETTIVO – REFERENTE
Capitolo 6 CONTROLLI - SANZIONI
   
PREMESSA

Il Gatto Norvegese della Foresta (detto anche Gatto delle Foreste Norvegesi, Norwegian Forestcat o Skogkatt) è il gatto autoctono proveniente dai boschi della Norvegia, dove si è evoluto in totale isolamento, acquisendo per selezione naturale caratteristiche genetiche e psicofisiche uniche. Salvato dall’estinzione negli anni ’70 del secolo XX ad opera di alcuni allevatori ed appassionati norvegesi, e riconosciuto come varietà felina a se stante, si è poi diffuso in tutta Europa come animale di affezione, diventando particolarmente ricercato per la particolare bellezza fisica e per il carattere socievole ed equilibrato.
Gli esemplari da allevamento vivono quindi a stretto contatto con l’uomo, ma devono poter mantenere inalterate le caratteristiche psicofisiche le abitudini comportamentali tipiche dell’animale così come in origine. Necessitano quindi di adeguati spazi per i loro movimenti, di adeguata luce naturale ed areazione, di una corretta alimentazione, di appositi spazi per le loro necessità fisiologiche, oltre che di una adeguata pulizia ambientale nonché personale.
È inoltre indispensabile una corretta ed adeguata assistenza veterinaria che ne garantisca lo stato fisico ottimale sia nel normale corso della vita sia in occasione di eventi traumatici o di malattia.

 

FINALITÀ E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è rivolto agli allevatori della razza e ha lo scopo di fornire le linee guida che consentano agli stessi di salvaguardare il benessere e la salute dei Gatti Norvegesi della Foresta. A tal fine vengono fornite le istruzioni relative agli spazi di allevamento, all’alimentazione, alla pulizia, agli aspetti sanitari e veterinari, alla eventuale cessione di soggetti a terzi con indicazione delle relative responsabilità.
Sia l’allevatore già in attività che si vuole iscrivere a Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi della Foresta, sia il socio che decide di intraprendere la carriera di allevatore, sono obbligati a seguire in toto il presente regolamento, non sono ammesse deroghe se non per punti particolari e per tempi limitati, come descritto nel testo del presente regolamento.
L’accettazione della domanda di essere iscritto come socio/allevatore è subordinata al superamento dei requisiti minimi, relativi a:

1.

standard di vita dei gatti nell’allevamento

2.

aspetti sanitari

3.

regole relative alla cessione dei gatti  a terzi

così come sono stabiliti dal presente regolamento, nonché dalla disponibilità a ricevere visite ispettive da parte del personale incaricato e competente.
La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nello statuto da parte dei soci/allevatori, prevede l’applicazione di sanzioni che possono arrivare sino all’espulsione dal Club, così come stabilito dal presente regolamento.
Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi farà adeguata pubblicità al fine di far conoscere al grande pubblico il presente regolamento che, come già indicato, ha come finalità la salvaguardia della salute e del benessere dei Gatti Norvegesi della Foresta, e gli allevatori che, adempiendone gli scopi, risultano quindi iscritti e certificati.

Cap. 1 - MODALITA' DI ISCRIZIONE

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Art. 1 – DOMANDA DI ISCRIZIONE - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

Gli allevatori, sia italiani che stranieri, che vorranno iscriversi a Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi della Foresta dovranno:

·

 compilare l’apposita domanda di iscrizione e versare la relativa quota, far compilare il formulario di ingresso, allegato alla domanda, dal proprio veterinario di fiducia.

·

Tale formulario sarà redatto dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.

·

accettare tutte le norme espresse dal presente regolamento, accettare la possibilità di controlli in allevamento secondo le modalità descritte successivamente e controfirmare la clausola liberatoria in base all’art. 10, Legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni, relativamente all’uso dei dati personali.

 

Art. 2 - FORMULARIO

Tutti coloro che intendono essere accettati come soci ordinari allevatori da Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi della Foresta, riceveranno un formulario che dovrà essere compilato e controfirmato da un medico veterinario di loro fiducia e a loro spese.
Tramite il formulario sono richieste informazioni sull’allevamento tali da verificare se esistono i presupposti per l’adempimento degli scopi riportati nel presente regolamento.
Le condizioni prescritte nel formulario dovranno essere soddisfatte in modo soddisfacente e non dovrà essere presente alcuna situazione non accettabile.
I formulari compilati e controfirmati dovranno essere inviati al Referente incaricato dal Consiglio Direttivo che verificherà se è idoneo o meno per l’ammissione al Club, predisponendo anche una eventuale visita nei casi dubbi, dopodiché le richieste verranno portate al Consiglio Direttivo per la definitiva accettazione o non accettazione.

Art. 3 – ALBO ALLEVATORI

I soci ordinari allevatori ammessi a far parte del Club saranno iscritti di diritto nell’albo allevatori appositamente predisposto e  potranno fregiarsi della dicitura di “Allevamento certificato da Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi della Foresta”, dicitura che potranno esibire in qualsiasi situazione pubblica (esposizioni, carta intestata, pubblicità, siti Internet) fintanto che la suddetta certificazione è in essere; e/o di apposito logo.

Art. 4 - AFFISSO

I soci ordinari allevatori ammessi a far parte del Club dovranno essere in possesso di proprio affisso ottenuto secondo le regole della Associazione Felina di appartenenza.

Art. 5 - DIVULGAZIONE

Tutti i soci ordinari allevatori usufruiranno della campagna di propaganda che sarà effettuata mediante la pubblicazione del regolamento e dell’albo allevatori su Internet, nonché pubblicazioni su giornali specializzati e attraverso la diffusione di notizie alle mostre feline.

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Cap. 2 - STANDARD MINIMI AMBIENTALI

Art. 6 – SPAZI MINIMI

L’allevamento non deve essere sovraffollato: ciascun gatto dovrà avere sufficiente spazio per muoversi mantenendo un adeguato tono muscolare, e la possibilità di riposare senza essere disturbato dagli altri gatti presenti in allevamento.
Dovranno essere previsti spazi adeguati, tranquilli ed isolati, per gli animali in cura o quarantena e per le puerpere con i cuccioli.
In caso di presenza di un giardino, deve essere possibile per i gatti accedervi, purché sia installata una adeguata recinzione che non permetta ai gatti dell’allevamento di fuoriuscire all’esterno né il contatto con  gatti od altri animali randagi esterni.
Chi possiede un giardino potrà anche realizzare un gattile, struttura dove i gatti potranno vivere permanentemente a patto che possieda determinate caratteristiche così come indicate nell’art. 10 del presente regolamento.

Art. 7 -  LUCE

Gli ambienti destinati ai gatti dovranno essere forniti di finestre in modo da godere di buona illuminazione naturale, uniformemente distribuita e non eccessiva.
In caso si abbia la necessità chiudere tutte le imposte durante il giorno, sarà necessario lasciare sufficiente luce artificiale.

Art. 8 -  AREAZIONE

Gli ambienti destinati ai gatti dovranno essere forniti di porte, finestre o aeratori che permettano ricambio d’aria e ventilazione adeguati al fine di prevenire la formazione di cattivi odori e condensa.
Dovranno inoltre avere una temperatura idonea ad ospitare esseri viventi sia in inverno che d’estate, allo scopo dovranno essere previsti sistemi per il riscaldamento/raffreddamento.

Art. 9 - SICUREZZA

Deve essere posta particolare cura al fine di evitare che negli ambienti in cui vivono i gatti si possano generare situazioni pericolose, in particolare deve essere evitata la presenza di:

·

materiali dannosi , nocivi e pericolosi, liquidi, solidi e gassosi.

·

fiamme libere e non  controllate e/o sorgenti di elevato calore.

·

materiale elettrico non sicuro come prese e fili scoperti, etc.

·

vetri o parti metalliche appuntite e sporgenti.

·

oggetti pesanti che possano essere spostati dai gatti con il pericolo di schiacciarli.

·

altri oggetti o situazioni di pericolo.

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Art. 10 - USO DI GABBIE O GATTILI

Gabbie

La costante permanenza di gatti in gabbie è tassativamente vietata, la mancata osservanza di questo articolo del regolamento comporterà l’immediata espulsione e il pagamento di una ammenda come previsto dall’art. 29 del presente regolamento.
L’uso di gabbie è consentito solo quando è necessario l’isolamento temporaneo di un gatto per:

·

Quarantena

·

Degenze da malattie od eventi traumatici

·

Altri eventi eccezionali.

Non sono da considerarsi gabbie strutture di ampie dimensioni (minimo 2x2x2 m), adeguatamente arredate per permettere il gioco e il riposo e posizionate in posto adeguatamente illuminato e aerato.

Gattili

Sono ammessi i gattili (gabbie esterne) purché siano dimensionati in modo che ogni gatto abbia a disposizione uno spazio minimo di (2x2) x2 m. Per evitare situazioni di sovraffollamento è meglio prevedere più gattili piuttosto che una struttura unica. Si ritiene pertanto di stabilire un numero massimo di gatti per ciascuna struttura pari a 5.
I gattili devono essere costruiti con materiale robusto e di facile pulizia, non pericoloso per i gatti, senza spigoli o sporgenze, il fondo non dovrà essere di rete e dovrà possibilmente essere rialzato dal suolo per evitare ristagni di umidità.
Il gattile dovrà essere coperto parzialmente o completamente, dovrà contenere al suo interno strutture adeguate al gioco e ripari in caso di intemperie, periodi freddi o eccessivamente caldi.
In ciascun gattile dovranno essere predisposti vaschette con lettiera e ciotole con acqua e cibo in quantità proporzionata al numero di gatti ospitati.
L’allevatore che utilizza il gattile come struttura stabile di allevamento dovrà prevedere una zona nursery  all’interno dell’abitazione dove poter collocare la mamma con i cuccioli fino al terzo mese di età dei piccoli.

Art. 11 - PULIZIA AMBIENTALE

L’ambiente dove vivono e riposano i gatti deve essere pulito, privo di odori e di parassiti.
Le vaschette con lettiera devono essere in numero adeguato (almeno due per 5 gatti) e di facile accesso. Devono essere pulite internamente ed esternamente e contenere un adeguato quantitativo di sabbia o di materiale equivalente. Il materiale assorbente deve essere pulito con frequenza tale da prevenire gli accumuli di materiale fecale e rinnovato spesso.
Le ciotole per l’acqua devono essere pulite e contenere acqua fresca e pulita ed essere in numero sufficiente per i gatti presenti.
Le ciotole o i piatti per gli alimenti (secchi o umidi) devono essere pulite e contenere cibo fresco. Non ci devono essere residui di cibo vecchio, deteriorato o avariato sia nelle ciotole/piatti sia nell’ambiente.
Si consiglia l’uso di ciotole/piatti in acciaio inox o ceramica, in quanto di più facile pulizia rispetto alla plastica, che può anche provocare acne allergica in alcuni soggetti sensibili.

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Art. 12 - ALIMENTAZIONE

L’alimentazione dei gatti è a discrezione dell’allevatore purché sia adeguata sia in termini di qualità, quantità e igiene.

Cap. 3 - SALUTE, ASPETTI SANITARI E GENETICI

Art. 13 - SALUTE DEI GATTI

I gatti devono godere di buona salute, avere un buon tono muscolare ed un peso appropriato per la loro struttura ossea, la loro età e il loro sesso.
La pelle deve essere pulita e tonica, senza zone con eczemi o dermatiti, il pelo si deve presentare lucido, il più possibile esente da nodi e grumi di pelo.
Orecchie, occhi e bocca non devono presentare malattie o alterazioni.
Devono essere esenti da parassiti di qualsiasi forma e natura.

Art. 14 - ASSISTENZA  VETERINARIA

Ogni allevatore deve avere un proprio veterinario di fiducia che segua con regolarità l’andamento sanitario dell’allevamento e dei singoli gatti.
Il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del veterinario di fiducia devono essere comunicati al momento dell'iscrizione al Club. Eventuali variazioni devono essere comunicate.
I gatti devono essere vaccinati secondo uno schema predeterminato e concordato con il veterinario, tale schema dovrà essere riportato nel formulario.
Le vaccinazioni devono essere regolarmente registrate sul libretto sanitario intestato a ciascun gatto.

Art. 15 - ISOLAMENTO DEI GATTI MALATI

Ogni allevamento deve avere la possibilità di isolare gatti malati o con parassiti fino al termine della cura a loro destinata.

Art. 16 – GATTI IN HOSTING

La pratica dell’hosting (riproduttori di proprietà dell’allevamento ma che vivono presso soggetti diversi dall’allevatore) è consentita ai soci/allevatori di Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi della Foresta alle seguenti condizioni:

1

I gatti in hosting devono essere segnalati nel formulario, indicando i dati della persona ospitante.

2

Il socio ordinario allevatore proprietario di gatti in hosting dovrà provvedere a far pervenire al Club, per ciascun gatto in hosting di sua proprietà, un certificato di buona salute predisposto dal veterinario curante del singolo gatto.

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Art. 17 - ACCOPPIAMENTI

·

Non sono permessi accoppiamenti tra Gatti Norvegesi delle Foreste e gatti di altra razza.

·

Magia dei Fiordi Club Italiano Gatti Norvegesi della Foresta sconsiglia vivamente i propri soci/allevatori di allevare più razze feline, in ogni caso per coloro che allevano più di una razza è obbligatorio tenere le razze separate oppure tenere separati i maschi dalle femmine onde evitare incresciosi accoppiamenti tra gatti di diverse razze.

·

Normalmente non sono permessi accoppiamenti con alto grado di consanguineità (fratelli pieni). Questo tipo di accoppiamento potrà essere effettuato solo a scopo di studio, presentando il relativo progetto al Consiglio Direttivo per approvazione.

·

Ciascuna fattrice non potrà partorire più di due cucciolate l’anno.

·

L’età minima consigliata perché una fattrice possa essere accoppiata è di 11 mesi.

L’elevata incidenza di gravidanze precoci in un allevamento sarà oggetto di indagini da parte del Consiglio Direttivo.

Cap. 4 - COMPORTAMENTO STANDARD E RESPONSABILITA' PER LA CESSIONE DEI GATTI

Art. 18 - CESSIONE DI CUCCIOLI O DI GATTI ADULTI

Non è permesso vendere o lasciare in deposito cuccioli o gatti adulti ai negozi di animali o ad organizzazioni simili, né cederli per ricerche o test.
Nessun gatto può essere ceduto prima del compimento del terzo mese e senza aver eseguito la vaccinazione tri/quadrivalente e relativo richiamo.
Al momento della cessione di un cucciolo o di un gatto adulto, l’allevatore ne garantisce la sua buona salute, l’assenza di parassiti e l’assenza di tare genetiche riconosciute, a meno che queste siano chiaramente indicate e illustrate a chi  intende prendere il gatto e che il nuovo proprietario sottoscriva una liberatoria dalle responsabilità dell’allevatore sulle conseguenze di queste tare.

Art. 19 - GARANZIE SULLA PUREZZA DELLA RAZZA E SULLA SALUTE DEL GATTO

L’allevatore garantisce la pura razza di ogni soggetto.
L'allevatore garantisce inoltre la salute del gatto e l'assenza di parassiti per le 48 ore successive alla sua cessione; quest'ultima garanzia dovrà essere supportata da un certificato di buona salute firmato dal veterinario di fiducia.
La denuncia del vizio o della malattia del gatto, accompagnata da certificato veterinario, deve essere comunicata per iscritto dall'acquirente all'allevatore, indicando la natura del vizio e quando è stato rilevato.
L'allevatore non sarà responsabile per vizi o malattie del gatto che non vengano riscontrate e denunciate secondo le modalità sopraindicate.
L'allevatore, verificata e confermata la natura del vizio o della malattia tramite visita del suo veterinario di fiducia, si impegna alla sostituzione del gatto o al parziale risarcimento del costo del gatto nel più breve tempo possibile ed in funzione alla disponibilità di altri soggetti con caratteristiche simili al precedente.
La compensazione o la sostituzione del soggetto dipendono dalla gravità del vizio riscontrato.

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Art. 20 - DOCUMENTAZIONE

Il cucciolo o il gatto che lasciano l’allevamento devono essere obbligatoriamente accompagnati dalla documentazione di competenza. Tale documentazione è composta da:

1

libretto sanitario debitamente compilato con i dati del gatto e l’elenco delle vaccinazioni con tagliando di riscontro e firma del veterinario

 
2

certificato di buona salute firmato dal veterinario di fiducia dell’allevamento in data non anteriore a una settimana da quella dell’effettiva cessione del soggetto

3

contratto di cessione che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (allevatore – acquirente). Tale contratto dovrà attenersi ai principi esplicativi del presente regolamento

 
4

pedigree rilasciato dall’Associazione Felina di cui fa parte l’allevatore

5

 passaggio di proprietà compilato e firmato dall’allevatore

In caso di soggetto acquistato per compagnia questi ultimi due documenti possono essere consegnati dopo dimostrazione dell’avvenuta sterilizzazione del soggetto, previo accordo scritto tra le parti.

Art. 21 - QUALITÀ DEL CUCCIOLO O DEL GATTO

In base alle loro caratteristiche fisiche da standard e/o in base agli accordi di utilizzazione i cuccioli o gatti adulti ceduti si possono definire secondo la seguente scala di qualità:

a)

Gatto da esposizione
Gatto di razza pura e di genealogia selezionata, con pedigree, adatto alla riproduzione e con caratteristiche fenotipiche aderenti allo standard di razza in misura tale da consigliarne la partecipazione alle esposizioni feline, ovviamente senza che questo presupponga particolari chances di carriera o di vittorie.

 
b)

Gatto da riproduzione
Gatto di razza pura e di genealogia selezionata, con pedigree, adatto alla riproduzione secondo gli accordi presi con l’allevatore ma che non sarà possibile esporre alle mostre feline di qualsiasi associazione/federazione.

 
c)

Gatto da compagnia

La definizione di gatto da compagnia può essere associata a due tipologie di esemplari:

1

Gatto di razza pura, con pedigree, ma non perfettamente rispondente allo standard con minimi difetti (es. nodo alla coda), che viene ceduto con un “contratto da compagnia” che prevede la consegna dei documenti dopo l’avvenuta sterilizzazione del soggetto (vedi art. 20), ma che non sarà possibile esporre a mostre feline di qualsiasi associazione/federazione e che non può essere usato per la riproduzione

 
2

Gatto di razza pura anche di qualità da esposizione che viene ceduto con un “contratto da compagnia” che prevede la consegna dei documenti dopo l’avvenuta sterilizzazione del soggetto (vedi art. 20). Su consiglio dell’allevatore è possibile far partecipare questi gatti alle esposizioni, una volta sterilizzati, in classe neutri.

 

L’allevatore definisce la qualità di un cucciolo ceduto prima dei 6 mesi in base ad una onesta comparazione con lo standard, che però non può tenere conto dei possibili cambiamenti che il cucciolo potrà avere durante la crescita e cioè fino a 9/12 mesi.
Deroghe da quanto definito sopra devono essere espressamente concordate con l’allevatore e inserite nel contratto di cessione.

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Art. 22 - DIRITTI DELL’ACQUIRENTE DEL GATTO

Chi acquista un cucciolo o un gatto adulto ha diritto di visitare e visionare l’allevamento per valutarne lo stato di salute dei soggetti e la pulizia dello stesso.
Chi acquista un cucciolo ha diritto di vedere la madre e il padre. Se il padre è un soggetto non facente parte dell’allevamento ha diritto di sapere chi sia il proprietario ed eventualmente di contattarlo per informazioni.

Cap. 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO  -  REFERENTE

Art. 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge tra i sui componenti un referente che si occuperà di mantenere i rapporti con gli allevatori e vigilerà che siano rispettate le norme del presente regolamento.

Art. 24 – REFERENTE

Il Referente valuta e sottopone al Consiglio Direttivo le domande pervenute dagli allevatori che vogliono diventare soci ordinari allevatori del Club per la loro accettazione o negazione. Le domande dovranno essere accompagnate dall’apposito modulo compilato dal veterinario dell’allevatore, tale modulo dovrà essere datato e firmato del medico stesso. Nel caso in cui il veterinario sia impossibilitato ad andare a visionare l’allevamento, sarà cura del referente o della persona delegata al controllo, visitare l’allevamento e compilare il formulario.
Il Referente dovrà redigere e tenere aggiornato l’albo degli allevatori iscritti, nel quale dovrà essere indicato il nome dell’allevamento, il nome del proprietario, il numero dei gatti, le razze allevate e il nome e l’indirizzo del veterinario di fiducia.
Il Referente potrà visitare di persona quegli allevamenti che presentino situazioni non chiare, oppure mettere in atto le strategie necessarie per raccogliere le informazioni da presentare in merito al Consiglio Direttivo.
Il Referente è tenuto a relazionare il Consiglio Direttivo su fatti o eventi importanti.

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Cap. 6 - CONTROLLI - SANZIONI

Art. 25 - CONTROLLI

La verifica del rispetto delle norme espresse dal presente regolamento potrà avvenire anche mediante controlli effettuati dai componenti del Consiglio Direttivo o da personale preposto.
Il Consiglio Direttivo deciderà le modalità e la tempistica dei controlli.
La firma della domanda di ammissione quale socio ordinario allevatore presuppone l’accettazione della possibilità che vengano effettuati controlli in allevamento per verificare che lo stesso continui a rispondere ai requisiti richiesti dal presente regolamento.
I controlli ispettivi nell’allevamento saranno concordati con almeno 24 ore di anticipo e saranno effettuati da uno o più membri del Consiglio Direttivo o dal referente o da un medico veterinario espressamente scelto dal Consiglio stesso.
Il controllo verrà effettuato utilizzando come guida lo stesso formulario usato al momento dell’accettazione del socio ordinario allevatore e i risultati dovranno soddisfare gli stessi criteri espressi al momento dell’accettazione.
Il Referente valuterà i nuovi risultanti ottenuti dal controllo ispettivo e riferirà i risultati al Consiglio Direttivo che ratificherà il superamento dell’ispezione o, nel caso negativo, definirà le azioni correttive da intraprendere nei confronti del socio ordinario allevatore non ottemperante e le eventuali sanzioni.
La recidiva mancanza del rispetto delle norme del Regolamento causerà sanzioni a carico dell’Allevatore non ottemperante, fino alla sua espulsione dal Club e cancellazione del relativo albo, senza la restituzione delle quote associative già pagate.
Il Referente riporterà sull’albo i risultati dell’ispezione, le azioni correttive richieste, gli eventuali esiti dei successivi controlli e le eventuali sanzioni comminate al non ottemperante.
Il socio ordinario allevatore che ha subito sanzioni ha diritto di rivolgersi ai Probiviri per una riesamina del caso.

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Art. 26 – SANZIONI

Qualora nel coso di un controllo ispettivo presso uno dei soci ordinari allevatori venisse accertata l’esistenza di uno o più valori inaccettabili il Referente ne da comunicazione al Consiglio Direttivo al fine di individuare le linee correttive applicabili.
Spetta inoltre al Referente provvedere alla comunicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno od altro mezzo idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione, dei correttivi individuati dal Consiglio Direttivo fissando un termine non superiore a 30 giorni per la loro attuazione.
L’avvenuta applicazione dei correttivi indicati dovrà essere attestata dal socio ordinario allevatore mediante apposita dichiarazione scritta controfirmata dal suo medico veterinario di fiducia.
In caso di mancata adozione dei correttivi indicati oppure nel caso in cui inadempimenti della stessa natura venissero accertati nel corso di un controllo successivo, il Consiglio Direttivo potrà applicare nei confronti del soggetto inadempiente sanzioni graduate in relazione alla gravità del fatto, partendo dalla sospensione temporanea fino a giungere all’espulsione del socio ordinario allevatore.
Contro le sanzioni irrogate ai sensi del comma precedente è ammesso il ricorso, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta applicazione della sanzione e previo versamento di una cauzione, al Collegio dei Probiviri i quali sono tenuti a pronunciarsi sulla questione entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.
In caso di accoglimento del ricorso, il socio ordinario allevatore sarà reintegrato a tutti gli effetti nel Club e risarcito della cauzione anticipata per il ricorso, nonché di eventuali spese documentate sostenute per ottemperare alle richieste di azioni correttive avanzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 – CLAUSOLA PENALE

La violazione delle norme pattizie contenute nel presente regolamento e di seguito elencate costituisce inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali che il socio allevatore si assume con l'iscrizione all’Associazione Magia dei Fiordi – Club Italiano dei Gatti delle Foreste Norvegesi; il relativo danno viene quantificato sin d'ora nella misura di seguito indicata in relazione a ciascuna tipologia di inadempimento, al fine di assicurare il pronto ristoro del danno che la condotta illecita del socio inadempiente ha causato, anche a livello di immagine, all’Associazione Magia dei Fiordi – Club Italiano dei Gatti delle Foreste Norvegesi.

A)

il socio allevatore che, in violazione alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 17 (accoppiamenti) e 19 (garanzia sulla purezza della razza e sulla salute del gatto) , venda o comunque ceda a qualsiasi titolo un gatto che non sia di pura razza norvegese delle foreste è tenuto a corrispondere all’Associazione Magia dei Fiordi – Club Italiano dei Gatti delle Foreste Norvegesi la somma di euro 1.000,00 (mille) per ciascuno dei gatti venduti o ceduti;

 
B)

il socio allevatore che maltratti  uno o più gatti oppure che in violazione al disposto del precedente art. 10 (uso di gabbie o gattili), tenga costantemente gli animali chiusi in gabbie è tenuto a corrispondere all’Associazione Magia dei Fiordi – Club Italiano dei Gatti delle Foreste Norvegesi la somma di euro 4.000, 00 (quattromila);

 
C)

il socio allevatore che, in violazione alle disposizioni di cui all'art. 18 (cessione di cuccioli o di gatti adulti), venda o comunque ceda a qualsiasi titolo un gatto consapevole del fatto che lo stesso possa essere oggetto di ricerche o test di qualunque genere, è tenuto a corrispondere all’Associazione Magia dei Fiordi – Club Italiano dei Gatti delle Foreste Norvegesi la somma di euro 6.000, 00 (seimila) per ciascuno dei gatti ceduti. La consapevolezza che un gatto possa essere oggetto di ricerche o test deve ritenersi presunta e provata ogni qualvolta il socio allevatore ceda gatti ad una struttura operante in qualunque settore in cui abbia luogo la sperimentazione su animali, ovvero li ceda a soggetti - persone fisiche o giuridiche - i quali lavorino e/o collaborino a qualunque titolo per simili strutture, salvo comunque il diritto per il socio allevatore di provare che il gatto ceduto ai predetti soggetti non sia stato sottoposto a test o sperimentazioni di alcun genere.

 

Resta comunque impregiudicata la facoltà del Consiglio Direttivo di procedere disciplinarmente nei confronti dei soci allevatori che abbiano violato le disposizioni del presente regolamento con modalità e sanzioni che saranno decise di volta in volta in relazione alla gravità degli inadempimenti accertati.

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